PARTE PRIMA
COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO E SOCI

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

1- E' costituita l’Associazione “SEZIONE DI PARMA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI” enunciabile in breve "A.I.G.A. SEZIONE PARMA" o "A.I.G.A PARMA" (di seguito semplicemente “Associazione”), con sede legale in Parma e sede operativa presso lo studio del Presidente pro tempore presso la circoscrizione del Tribunale di Parma.

2- Il presente Statuto disciplina l’attività dell’Associazione e rinvia, per quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (di seguito semplicemente AIGA o Associazione Nazionale) alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

 

ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’

1- L'Associazione si propone di :

a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA.

2- Per raggiungere tali scopi, l’Associazione organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

 

ART. 3 – PATRIMONIO

1- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

2- L’Associazione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

3- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4- In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, e successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 4 – SOCI E QUOTE

1- L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione (in breve C.D.) può proporre di deliberare la iscrizione, quale socio d’onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d’onore.

2- Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età, iscritti presso il Registro dei praticanti e/o dei praticanti abilitati al patrocinio ovvero l’Albo degli avvocati del Tribunale di Parma. Il numero dei soci della sezione è illimitato.

3- La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, sottoscritta da tre soci effettivi oltre che dal richiedente, al C.D. che delibera a maggioranza semplice sulla stessa.

4- L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal C.D. da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 30 giorni con avvertenza che in caso contrario il C.D. ne delibererà la decadenza da socio.

5- La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal C.D., per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.

6- La qualità di socio non è trasmissibile.

7- Il C.D. può deliberare l’espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di esclusione, decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri.

PARTE SECONDA

ORGANI, FUNZIONI ED ADEMPIMENTI

 

ART. 5 – ORGANI

1- La struttura dell’Associazione comprende:

a) il Presidente

b) il Consiglio Direttivo

c) i Consiglieri Nazionali

d) l’Assemblea dei soci

e) il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 6 – PRESIDENTE E CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci ; cura i collegamenti tra l’Associazione ed il Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.I.G.A. di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell’A.I.G.A.; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale dell’A.I.G.A.; sovrintende a tutte le attività dei componenti del C.D. e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il C.D., delegati speciali che lo assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

2- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione.

3- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci.

4- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al CD; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.

 

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente (che lo presiede), da 8 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di Segretario ed un altro di Tesoriere).

2- I Consiglieri Nazionali dell’AIGA, il Presidente Nazionale e i componenti della Giunta Nazionale hanno diritto di partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto e senza essere computati ai fini della validità delle sedute, ne non già membri del C.D .a tutti gli effetti.

3- Il C.D. è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso inviato almeno 7 giorni o, in caso di particolare urgenza, “ad horas”.

4- Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.

5- Il CD ha durata triennale.

6- Il Consiglio :

a) elegge a maggioranza assoluta il Presidente, Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) sollecita, coordina ed indirizza le attività dell’Associazione; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l’o.d.g.; mantiene i contatti con l’AIGA, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;

c) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione;

d) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.

7- In qualsiasi caso il C.D. non può essere costituito da meno di 5 membri a pena di scioglimento dello stesso.

 

ART. 8 – CONSIGLIERI NAZIONALI

1- I consiglieri nazionali dell’AIGA (come da Statuto dell’Associazione Nazionale uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1° consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361) sono nominati a maggioranza semplice dal C.D.

 

ART. 9 – ASSEMBLEA.

1- L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.

2- L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che la presiede, mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L’avviso può essere dato per via telematica o per telefax.

3- L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli e approva il rendiconto annuale.

4- In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per l’Associazione; ad esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CD o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.

5- Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

6- Nelle assemblee è ammesso il voto per delega. La delega deve indicare i dati completi del delegante, del delegato, che può essere solo altro socio con diritto di voto, e la data e l’oggetto dell’assemblea. Ogni associato può raccogliere un massimo di tre deleghe. Il voto per delega è in ogni caso escluso per l’elezione degli organi dell’Associazione.

 

ART. 10 – PROBIVIRI

1- Organo giurisdizionale e di controllo dell'associazione è il collegio dei probiviri.

2- Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in carica tre anni.

3- La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e nomina nel proprio ambito un presidente.

4- Il collegio si riunisce dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi. Dopo tre assenze, consecutive e non giustificate, dalle riunioni, di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza dalla carica e diviene effettivo il componente supplente eletto col maggior numero di voti.

5- Il collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.

6- Compiti del collegio dei probiviri sono:

a) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;

b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci deliberati dal direttivo;

c) dirimere le controversie tra gli iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi;

d) proporre all'assemblea, a tal fine anche da esso convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del direttivo per gravi motivi o violazione dello statuto inerenti alla carica;

e) convocare l'assemblea in caso di inattività del direttivo.

7- L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio, dovrà pervenire al presidente del collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso; il collegio dovrà pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione dopo aver sentito l'interessato.

 

PARTE TERZA
ELEZIONI

 

ART. 11 – REGOLAMENTO ELETTORALE

1- Le candidature per il Direttivo sono individuali e devono essere presentate alla Segreteria della Associazione da parte del socio che intende candidarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La presentazione delle candidature deve avvenire mediante atto scritto in duplice copia; una copia vistata per ricevuta dalla Segreteria verrà resa al candidato.

Qualora entro il suddetto termine non venga raggiunto il numero minimo di nove candidature, tutti i soci saranno automaticamente ritenuti candidati.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri non verranno presentate candidature e la votazione avverrà mediante l'utilizzo di apposita nella quale i votanti potranno scrivere nome e cognome dei soci che desiderano votare, fino ad un massimo di 5.

2- Prima del giorno in cui si terrà l'assemblea la Segreteria provvederà ad includere i nominativi dei vari candidati in un'unica lista curando che l'elencazione avvenga in ordine alfabetico con riferimento al cognome e inizio dalla lettera “A”. Tale procedura non si applica per il caso in cui, non essendo state presentate candidature, tutti i soci siano automaticamente candidati. In tal caso il voto avverrà mediante indicazione, nella scheda, del nome e del cognome dei soci che si intendono votare, fino ad un massimo di nove.

3- Le schede per la votazione compilate come previsto al punto precedente, verranno predisposte unicamente dalla Segreteria e dovranno portare la firma del Segretario e il timbro dell'Associazione.

4- La votazione avviene su liste separate per l'elezione del Direttivo e del collegio dei Probiviri.

5- Il voto è segreto e si esprime apponendo il segno “X” su apposito spazio alla sinistra del cognome del candidato; oppure indicando il nome e cognome dei soci che si intendono votare, nel caso in cui, non essendo state presentate candidature, tutti i soci siano automaticamente candidati.

6- Potranno votare solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

7- La votazione avverrà per appello nominale effettuato dal Presidente del Direttivo uscente seguendo l'ordine alfabetico dei soci, i quali dovranno recarsi dal Segretario a ritirare la scheda per la votazione.

Ogni votante potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze per l'elezione del Direttivo fino ad un massimo di cinque preferenze per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Dopo aver espresso il voto il socio votante dovrà restituire la scheda al Segretario il quale la depositerà immediatamente in apposita urna alla presenza del votante.

Il tempo utile per la votazione cesserà allorché saranno decorsi trenta minuti primi decorrenti dalla fine dell'appello nominale di qui al primo comma del presente articolo.

8- Subito dopo il termine della votazione il Direttivo uscente provvede allo spoglio dei voti iniziando dalle schede per la elezione del Direttivo.

Risulteranno eletti per il Direttivo i nove candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e per il Collegio dei Probiviri i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; per quest'ultimo Collegio i primi tre eletti saranno membri effettivi, mentre il quarto e il quinto degli eletti saranno membri supplenti.

A parità di voti riportati è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati del Foro di Parma.

Qualora un candidato risulti contemporaneamente eletto sia quale componente del Direttivo sia nel Collegio dei Probiviri, dovrà scegliere, con comunicazione alla Segreteria uscente, di quale organo far parte entro tre giorni dalla comunicazione fattagli dell'avvenuta elezione. In difetto di scelta nel termine si intenderà accettata l'elezione a membro del C.D. e rinunciata l'elezione nel Collegio dei Probiviri.

Qualora uno o più degli eletti rinunci o decada dalla carica sociale, anche nel corso del mandato gli subentrerà il candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui le rinunce o decadenze dei membri originariamente eletti nel C.D. superi le 5 unità, anche in caso di presenza di candidati subentrati, il C.D. si intenderà sciolto e si dovrà procedere a nuove elezioni a cura del C.D. uscente o del Collegio dei Probiviri in caso di inattività del C.D.

Qualora la votazione non abbia espresso un numero di eletti pari ad almeno nove per il Direttivo ed almeno cinque per il Collegio dei Probiviri, verrà convocata dal Direttivo uscente, entro 30 giorni, altra assemblea per la ripetizione della votazione, per l'organo non eletto.

Al termine dello spoglio il Presidente del Direttivo uscente provvede alla proclamazione degli eletti.

 
ART. 12 – ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1- Il Consigliere più anziano convoca il primo C.D. entro 15 giorni dalla sua elezione. In tale seduta il C.D. nomina, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2- Con la stessa maggioranza possono essere rinnovate le cariche di cui al comma precedente, esclusivamente in caso di dimissioni volontarie, in qualsiasi momento durante il mandato del C.D.

 
PARTE QUARTA
INCOMPATIBILITA' E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

 

ART. 13 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE

1- La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi. La carica di componente della Consulta è incompatibile con ogni altra carica di consigliere del CD.

 
ART. 14 – INELEGGIBILITA’

1- I membri del C.D. ed i Consiglieri Nazionali possono essere consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta; il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

 

PARTE QUINTA
NORME FINALI

 

ART. 15 – NORME FINALI

1- Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.

2- Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente vagliate dal C.D.

3- In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3 degli iscritti.

4- L’uso della denominazione A.I.G.A. e’ condizionato all’appartenenza dell’Associazione all’A.I.G.A. stessa come sezione e in ogni caso il suo uso o il diniego dell’uso è soggetto all’insindacabile volontà dell’A.I.G.A.

5- Il Consiglio Direttivo provvisorio amministra l’Associazione secondo le regole ordinarie e con tutti i poteri previsti dallo Statuto, compreso quello di ammettere nuovi soci, ha mandato di adempiere alle procedure per l'approvazione della costituzione della Sez. di Parma dell'A.I.G.A. da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, ed indice l’assemblea per l’elezione degli organi dell’associazione al più presto e comunque non oltre il 30/10/2006. Il mandato svolto durante il C.D. provvisorio non è computato ai fini delle limitazioni previste per l’eleggibilità per i successivi mandati.